Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)

832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)

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Art. 10 Fine della sospensione; procedura

1 Il datore di lavoro informa per scritto la persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali conformemente alla LAINF34, sull’obbligo di avvertire il suo assicuratore, in virtù della presente legge. Lo stesso obbligo incombe all’assicurazione contro la disoccupazione, qualora il diritto alle prestazioni di quest’ultima scada prima che l’interessato abbia assunto un nuovo lavoro.

2 Se l’assicurato non adempie il proprio obbligo secondo il capoverso 1, l’assicuratore può esigere il pagamento dell’aliquota del premio corrispondente alla copertura dell’infortunio, inclusi gli interessi di mora, per il periodo compreso tra la cessazione della copertura secondo la LAINF e il momento in cui l’assicuratore è giunto a conoscenza di quest’ultima. Se il datore di lavoro o l’assicurazione contro la disoccupazione non adempiono i loro obblighi in conformità al capoverso 1, l’assicuratore può avanzare pretese analoghe nei loro confronti.

Art. 10 Ende der Sistierung; Verfahren

1 Der Arbeitgeber informiert eine aus dem Arbeitsverhältnis oder aus der Nichtberufsunfallversicherung nach dem UVG36 ausscheidende Person schriftlich darüber, dass sie dies ihrem Versicherer nach diesem Gesetz zu melden hat. Die gleiche Pflicht trifft die Arbeitslosenversicherung, wenn der Anspruch auf Leistungen ihr gegenüber erlischt und die betreffende Person kein neues Arbeitsverhältnis eingeht.

2 Hat die versicherte Person ihre Pflicht nach Absatz 1 nicht erfüllt, so kann der Versicherer von ihr den Prämienanteil für die Unfalldeckung samt Verzugszinsen seit der Beendigung der Unfalldeckung nach UVG bis zum Zeitpunkt, in dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, verlangen. Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitslosenversicherung die Pflicht nach Absatz 1 nicht erfüllt, so kann der Versicherer die gleichen Forderungen ihnen gegenüber geltend machen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.