1 In caso di gestione attiva di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capoverso 1 lettera a OFond con partecipazioni, le ponderazioni dell’indice di riferimento possono essere superate di cinque punti percentuali al massimo.
2 Le fondazioni d’investimento definiscono più limiti di rischio nelle loro direttive d’investimento, affinché la struttura dei rischi dei gruppi d’investimento sia sempre analoga a quella dell’indice di riferimento.
3 Esse fissano nelle loro direttive d’investimento un numero minimo di società da detenere.
4 La quota delle società non rappresentate nell’indice di riferimento non può superare il 10 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. Nel caso delle società non rappresentate nell’indice di riferimento non è ammesso il superamento del limite per partecipazioni a società. Le liquidità non sono considerate quale investimento non rappresentato nell’indice di riferimento.
1 Bei aktiv bewirtschafteten Anlagegruppen gemäss Artikel 26a Absatz 1 Buchstabe a ASV mit Beteiligungen sind positive Abweichungen von den Benchmarkgewichtungen bis zu höchstens 5 Prozentpunkten möglich.
2 Die Anlagestiftungen definieren in den Anlagerichtlinien mehrere Risikolimiten, damit die Risikostruktur der Anlagegruppen stets der Risikostruktur des Benchmarks ähnlich bleibt.
3 Sie legen in den Anlagerichtlinien eine minimale Anzahl zu haltender Gesellschaften fest.
4 Der Anteil benchmarkfremder Gesellschaften ist auf 10 Prozent begrenzt. Überschreitungen der Gesellschaftsbegrenzung ist bei benchmarkfremden Gesellschaften nicht zulässig. Liquidität gilt nicht als benchmarkfremde Anlage.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.