Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.403.210 Ordinanza del DFI del 28 giugno 2019 sulle condizioni per il superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società da parte delle fondazioni d'investimento

831.403.210 Verordnung des EDI vom 28. Juni 2019 über die Voraussetzungen für die Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung von Anlagestiftungen

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Art. 3 Prescrizioni d’investimento per i gruppi d’investimento con crediti gestiti in modo attivo

1 In caso di gestione attiva di gruppi d’investimento secondo l’articolo 26a capoverso 1 lettera a OFond con crediti, le ponderazioni dell’indice di riferimento possono essere superate di cinque punti percentuali al massimo. Per i debitori pubblici con un elevato grado di solvibilità il superamento è ammesso fino a 50 punti percentuali.

2 Le fondazioni d’investimento definiscono più limiti di rischio nelle loro direttive d’investimento, affinché la struttura dei rischi dei gruppi d’investimento sia sempre analoga a quella dell’indice di riferimento.

3 Esse fissano nelle loro direttive d’investimento un numero minimo di debitori da detenere.

4 Esse possono investire al massimo il dieci per cento del patrimonio del gruppo d’investimento in debitori non rappresentati nell’indice di riferimento. Possono utilizzare debitori con un elevato grado di solvibilità quali sostituti, fino a un totale complessivo del 100 per cento. Nel caso di debitori non rappresentati nell’indice di riferimento non è ammesso il superamento del limite per debitore. Le liquidità non sono considerate quale investimento non rappresentato nell’indice di riferimento.

Art. 3 Anlagevorgaben für aktiv bewirtschaftete Anlagegruppen mit Forderungen

1 Bei aktiv bewirtschafteten Anlagegruppen gemäss Artikel 26a Absatz 1 Buchstabe a ASV mit Forderungen können die Benchmarkgewichtungen bei aktiver Bewirtschaftung um höchstens 5 Prozentpunkte überschritten werden. Bei hoher Bonität eines Staatsschuldners dürfen sie bis zu 50 Prozentpunkte höher sein.

2 Die Anlagestiftungen definieren in ihren Anlagerichtlinien mehrere Risikolimiten, damit die Risikostruktur der Anlagegruppen stets der Risikostruktur des Benchmarks ähnlich bleibt.

3 Sie legen in den Anlagerichtlinien eine minimale Anzahl zu haltender Schuldner fest.

4 Sie dürfen benchmarkfremde Schuldner bis zu höchstens 10 Prozent des Anlagegruppenvermögens halten. Schuldner mit hoher Bonität dürfen sie insgesamt bis zu 100 Prozent als Substitute verwenden. Überschreitungen der Schuldnerbegrenzung sind bei benchmarkfremden Schuldnern nicht zulässig. Liquidität gilt nicht als benchmarkfremde Anlage.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.