(art. 34a LC)
Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l’espresso consenso di questi ultimi.
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).
(Art. 34a AVG)
Die Arbeitsmarktbehörden dürfen Stellensuchenden von Arbeitgebern gemeldete offene Stellen auch ohne deren ausdrückliche Einwilligung bekannt geben.
67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2903).
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