(Art. 34a AVG)
Die Arbeitsmarktbehörden dürfen Stellensuchenden von Arbeitgebern gemeldete offene Stellen auch ohne deren ausdrückliche Einwilligung bekannt geben.
67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2903).
(art. 34a LC)
Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l’espresso consenso di questi ultimi.
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2903).
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