(art. 21a cpv. 4 LStrI)
1 Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’annuncio completo, il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l’annuncio i dati sulle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.
2 I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:
(Art. 21a Abs. 4 AIG)
1 Die öffentliche Arbeitsvermittlung übermittelt den meldenden Arbeitgebern innert dreier Arbeitstage nach Eingang der vollständigen Meldung Angaben zu Stellensuchenden mit passendem Dossier oder teilt den Arbeitgebern mit, dass keine solchen Personen verfügbar sind.
2 Die Arbeitgeber teilen der öffentlichen Arbeitsvermittlung mit:
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