(art. 14 cpv. 1 LC)
1 Il Cantone designa l’organo presso il quale deve essere depositata la cauzione.
2 Il prestatore deposita la cauzione nel Cantone in cui ha la propria sede.
3 La sede principale, depositando la cauzione massima, può esonerare le proprie succursali dall’obbligo di depositare una cauzione nel Cantone in cui hanno sede.
4 Le cauzioni per la fornitura di personale a prestito all’estero sono depositate presso lo stesso organo di quelle per la fornitura di personale a prestito sul territorio nazionale.
(Art. 14 Abs. 1 AVG)
1 Der Kanton bezeichnet die Stelle, bei der die Kaution zu hinterlegen ist.
2 Der Verleiher leistet die Kaution in seinem Sitzkanton.
3 Der Hauptsitz kann durch die Hinterlegung der Höchstkaution seine Zweigniederlassungen davon entbinden, in ihrem Sitzkanton eine Kaution zu hinterlegen.
4 Die Kaution für den Personalverleih ins Ausland ist bei der gleichen Stelle zu hinterlegen wie diejenige für den Inlandverleih.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.