Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (LEX 8 h). Le esposizioni agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).
Schwangere dürfen an Arbeitsplätzen mit einem Schalldruckpegel von
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des WBF vom 17. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Okt. 2008 (AS 2008 4487).
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