Schwangere dürfen an Arbeitsplätzen mit einem Schalldruckpegel von
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des WBF vom 17. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Okt. 2008 (AS 2008 4487).
Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (LEX 8 h). Le esposizioni agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).
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