784.102.1 Ordinanza del 18 novembre 2020 sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS)

784.102.1 Verordnung vom 18. November 2020 über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums (VNF)

Art. 9 Condizioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione

1 Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unicamente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

2 Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all’obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono considerate utilizzate.

Art. 9 Voraussetzungen für das Erstellen und Betreiben von Funkanlagen

1 Funkanlagen dürfen nur unter Einhaltung der anwendbaren technischen Schnittstellen-Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung vom 25. November 20154 über Fernmeldeanlagen (FAV) erstellt und betrieben werden.

2 Programmierbare Funkanlagen dürfen nur für diejenigen Frequenzen programmiert werden, die in der Konzession beschrieben sind oder deren Gebrauch von der Konzessionspflicht ausgenommen ist. Alle programmierten Frequenzen gelten als genutzte Frequenzen.

 

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