1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.
2 L’articolo 11 entra in vigore il 12 giugno 2018.
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 13. Juni 2016 in Kraft.
2 Artikel 11 tritt am 12. Juni 2018 in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.