784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

784.101.2 Verordnung vom 25. November 2015 über Fernmeldeanlagen (FAV)

Art. 21 Obblighi d’identificazione

1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici identificano:

a.
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un impianto di radiocomunicazione;
b.
qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito un impianto di radiocomunicazione.

2 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l’impianto di radiocomunicazione e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l’impianto di radiocomunicazione.

Art. 21 Identifikationspflichten

1 Auf Verlangen des BAKOM nennen die Wirtschaftsakteurinnen:

a.
alle Wirtschaftsakteurinnen, von denen sie eine Funkanlage bezogen haben;
b.
alle Wirtschaftsakteurinnen, denen sie eine Funkanlage abgegeben haben.20

2 Sie müssen die Informationen nach Absatz 1 zehn Jahre nach dem Bezug der Funkanlage sowie zehn Jahre nach der Abgabe der Funkanlage vorlegen können.

20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6213).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.