1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici identificano:
2 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l’impianto di radiocomunicazione e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l’impianto di radiocomunicazione.
1 Auf Verlangen des BAKOM nennen die Wirtschaftsakteurinnen:
2 Sie müssen die Informationen nach Absatz 1 zehn Jahre nach dem Bezug der Funkanlage sowie zehn Jahre nach der Abgabe der Funkanlage vorlegen können.
20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6213).
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