784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 10e Misurazione della qualità dei servizi di accesso a Internet e informazione al pubblico

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono:

a.
misurare autonomamente la qualità dei servizi di accesso a Internet fissi e mobili da loro forniti, per quanto abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
b.
consentire ai loro clienti di misurare la qualità del proprio accesso a Internet fisso o mobile, per quanto questi ultimi abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
c.
consolidare i risultati e informare sia i loro clienti che il pubblico sulla qualità dei servizi di accesso a Internet.

2 Per ciascuno dei servizi offerti devono almeno:

a.
misurare e pubblicare la velocità effettiva di trasmissione dei dati, la latenza, e per i collegamenti di radiocomunicazione mobile la potenza del segnale;
b.
misurare e pubblicare la velocità di trasmissione dei dati stipulata per contratto, le variazioni nella latenza e la perdita di pacchetti di dati durante la trasmissione.25

3 Le informazioni sulla qualità devono consentire confronti tra le offerte dei vari fornitori. Devono essere pubblicate sotto forma di carte geografiche.

4 L’obbligo di misurazione e pubblicazione vale, per gli accessi fissi a Internet, per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti. Per gli accessi mobili a Internet, vale per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti e una concessione di radiocomunicazione mobile.

5 Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l’UFCOM disciplina come i fornitori devono misurare i criteri di qualità e pubblicare i risultati.

6 Le informazioni ai sensi del presente articolo devono essere pubblicate su un sito Internet liberamente accessibile. L’UFCOM può prevedere che le pubblicazioni debbano essere effettuate sullo stesso sito Internet.

24 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

25 Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Il tenore del cpv. 2 lett. a deve essere pubblicate soltanto il 1° gen. 2022 (RU 2020 6183).

Art. 10f Offenes Internet

1 Jede Anbieterin von Internetzugängen darf nach Artikel 12e Absatz 2 Buchstabe a FMG Informationen unterschiedlich übertragen, wenn dies erforderlich ist, um eine gesetzliche Vorschrift oder einen Gerichtsentscheid, der sie rechtlich bindet, zu befolgen.

2 Die Aufforderung der Kundin oder des Kunden an die Anbieterin nach Artikel 12e Absatz 2 Buchstabe c FMG darf nicht standardmässig Gegenstand eines Angebots sein, das die Kundin oder der Kunde über die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder über das Standardangebot akzeptiert.

26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.