783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 21 Non discriminazione e consultazione degli accordi

1 Il gestore di un impianto di caselle postali non deve discriminare i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.7

2 Il gestore di un impianto di caselle postali deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla sua conclusione, l’accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali.

3 Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sull’accesso con il gestore di un impianto di caselle postali a consultare gli accordi che il gestore dell’impianto ha concluso con altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.

7 La correzione del 28 lug. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 2521).

Art. 21 Nichtdiskriminierung und Einsichtnahme in Vereinbarungen

1 Die Betreiberin einer Postfachanlage darf Anbieterinnen mit Hauszustellung nicht diskriminieren.

2 Sie hat der PostCom die Vereinbarung über den Zugang zur Postfachanlage bis spätestens zwei Wochen nach Abschluss der Vereinbarung zuzustellen.

3 Die PostCom gewährt einer Anbieterin mit Hauszustellung, die mit der Betreiberin einer Postfachanlage Verhandlungen über den Zugang zu einer Postfachanlage führt, auf Anfrage hin Einsicht in schon vorhandene Vereinbarungen der Betreiberin der Postfachanlage mit anderen Anbieterinnen mit Hauszustellung. Dem Geschäftsgeheimnis unterstellte Inhalte bleiben ausgenommen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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