783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 20 Remunerazione delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sull’accesso

1 Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali, la remunerazione delle prestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 1 si compone:

a.
dei costi incrementali;
b.
di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni; e
c.
di un supplemento che la PostCom fissa in modo che il gestore dell’impianto di caselle postali che svolge la propria attività in maniera efficiente non risulti svantaggiato prendendo in consegna un invio postale rispetto alla situazione in cui l’invio gli venisse consegnato dal mittente in quanto fornitore.

2 I costi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono determinati in base alla contabilità del gestore dell’impianto di caselle postali.

Art. 20 Entgelt bei Verfügung des Abschlusses einer Zugangsvereinbarung

1 Verfügt die PostCom den Abschluss einer Zugangsvereinbarung, so setzt sich das Entgelt für die Dienstleistungen nach Artikel 18 Absatz 1 zusammen aus:

a.
den inkrementellen Kosten;
b.
einem proportionalen Anteil an den dienstleistungsunspezifischen Gemeinkosten; und
c.
einem von der PostCom festgelegten Zusatz, der sicherstellt, dass eine Betreiberin einer Postfachanlage, die ihren Betrieb effizient führt, durch das Entgegennehmen einer Postsendung nicht schlechter gestellt wird, als wenn ihr die Absenderin oder der Absender die Postsendung als Anbieterin übergeben hätte.

2 Die Festlegung der Kosten nach Absatz 1 Buchstaben a und b richtet sich nach der Kostenrechnung der Betreiberin der Postfachanlage.

 

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