783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 15 Informazioni sulla qualità delle prestazioni

Il fornitore deve pubblicare le informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LPO, in particolare quelle sui tempi di consegna dei singoli invii postali.

Art. 15 Informationen über die Qualität der Dienstleistungen

Die Anbieterin hat Informationen nach Artikel 9 Absatz 2 PG, insbesondere über die Laufzeiten der einzelnen Postsendungen, zu veröffentlichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.