783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 14 Contrassegno degli invii postali, dei veicoli e del personale di distribuzione del fornitore


Gli invii postali, i veicoli e il personale di distribuzione devono essere contrassegnati in modo tale che un terzo possa ascriverli al fornitore responsabile.

Art. 14 Kennzeichnung von Postsendungen, Zustellfahrzeugen und Zustellpersonal der Anbieterin


Postsendungen, Zustellfahrzeuge und Zustellpersonal müssen so gekennzeichnet sein, dass sie von Dritten der verantwortlichen Anbieterin zugeordnet werden können.

 

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