1 Le imprese possono costruire ed esercitare gli impianti di segnalazione e di telecomunicazione necessari al trasporto di merci sotterraneo.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) designa gli impianti e ne disciplina l’uso.
3 Gli impianti di telecomunicazioni sottostanno in ogni caso alle disposizioni sulla procedura d’approvazione dei piani per gli impianti delle imprese.
1 Die Unternehmen dürfen die für den unterirdischen Gütertransport notwendigen Signal- und Fernmeldeanlagen erstellen und betreiben.
2 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) bezeichnet die Anlagen und regelt ihre Verwendung.
3 Fernmeldeanlagen unterliegen in allen Fällen den Bestimmungen über das Plangenehmigungsverfahren für Anlagen der Unternehmen.
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