1 Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all’80 per cento del salario, nella misura in cui l’impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra.
2 Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano:
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).
1 Schwangere Frauen und stillende Mütter, die vom Flugdienst befreit werden, haben Anspruch auf 80 Prozent des Lohnes, soweit ihnen das Luftverkehrsunternehmen keine gleichwertige Ersatzarbeit am Boden zuweisen kann.
2 Auf schwangere Frauen und stillende Mütter, welche eine Ersatzarbeit am Boden verrichten, sind anwendbar:
79 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Sept. 2009, in Kraft seit 15. Okt. 2009 (AS 2009 5027).
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