748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 15 Responsabilità durante i controlli

1 Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 195830 sulla responsabilità.

2 Con il permesso dell’UFAC il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta.

3 La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo.

Art. 15 Gefahrentragung bei Prüfungen

1 Für Beschädigungen des Luftfahrzeuges und seiner Ausrüstung bei den Prüfungen haftet der Bund nach den Bestimmungen des Verantwortlichkeitsgesetzes29.

2 Der Gesuchsteller kann die Prüfflüge mit Zustimmung des BAZL auf seine Gefahr durch einen geeigneten Piloten eigener Wahl ausführen lassen.

3 Bei jedem Prüfflug müssen die Haftpflichtansprüche von Dritten auf der Erde sichergestellt sein.

 

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