748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 141a

In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:

a.
viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 2a capoverso 1, 2b capoverso 1, 26, 81, 83, 86 capoverso 1 primo periodo, 107 capoverso 2, 109 lettera a o b e 111 capoverso 1 primo o secondo periodo;
b.
effettua dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili senza l’autorizzazione dell’UFAC (art. 84);
c.
omette di portare con sé i documenti che, in virtù di una disposizione del diritto aeronautico, devono essere trasportati a bordo dell’aeromobile;
d.207
viola l’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014208.

207 Introdotta dal n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 739).

208 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.

Art. 142

203 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 1994, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 3028).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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