748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 122n Rimborsi

In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa:

a.
alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con:
1.
la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,
2.
la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi,
3.
l’analisi dei rischi e delle minacce,
4.
l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza;
b.
ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego;
c.
alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego;
d.
ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

Art. 122o Verantwortlichkeit des Bundes

Die Verantwortlichkeit des Bundes für Schäden, die ein Sicherheitsbeauftragter in Ausübung seiner Tätigkeit Drittpersonen widerrechtlich zufügt, beurteilt sich nach dem Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958169.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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