748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 122kter Dati relativi alle guardie di sicurezza

Fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati relativi alle guardie di sicurezza che possono essere impiegate:

a.
nome e cognome;
b.
data di nascita;
c.
luogo di nascita;
d.
luogo di attinenza e nazionalità;
e.
dati di contatto quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
f.
indirizzo in caso d’emergenza (cognome, nome, numero telefonico e rapporto tra la persona da contattare e la guardia di sicurezza);
g.
informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente e visti;
h.
coordinate di pagamento;
i.
conoscenze linguistiche;
j.
corsi seguiti in relazione all’attività di guardia di sicurezza e impieghi svolti.

171 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

Art. 122l Unterhalt und Aufbewahrung von Schusswaffen

1 Fedpol ist, nach Rücksprache mit dem BAZL, zuständig für den Unterhalt und die Aufbewahrung der Waffen der Sicherheitsbeauftragten.

2 Fedpol kann zu diesem Zweck die Flughafenpolizei oder andere von ihm bezeichnete Organe beiziehen, vor allem für die Aufbewahrung von Waffen ausländischer Sicherheitsbeauftragter bei einem Zwischenhalt in der Schweiz.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.