748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 122g Formazione

1 Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha seguito un programma di formazione specifico e ha superato l’esame finale.

2 Fedpol:

a.
redige il profilo dei requisiti delle guardie di sicurezza;
b.
definisce il programma di formazione;
c.
provvede al perfezionamento;
d.
effettua i corsi di formazione e perfezionamento corrispondenti.

3 Fedpol può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell’esercito per l’esecuzione dei corsi nonché per l’allestimento e la manutenzione dell’infrastruttura per i corsi.

Art. 122h Einsatz

1 Fedpol ist zuständig für den Einsatz der Sicherheitsbeauftragten und die damit verbundenen administrativen Aufgaben.

2 Es legt die Einsatzdoktrin und Einsatztaktik fest.

3 Es bestimmt nach Rücksprache mit dem BAZL Ort, Zeit und Art des Einsatzes aufgrund der Risiko- und Bedrohungsanalyse.

4 Es informiert die jeweils betroffenen Luftverkehrsunternehmen und weist sie rechtzeitig an, die entsprechenden Sitzplatzreservationen vorzunehmen.

 

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