748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 122d Esecuzione

1 Il DATEC emana prescrizioni riguardanti:

a.
l’impostazione delle misure di sicurezza;
b.
il concorso dei servizi interessati;
c.
la ripartizione dei costi tra l’UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporti aerei.

2 In casi particolari, secondo la gravità della minaccia e sulla base di un’analisi delle minacce svolta dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’UFAC può ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l’esercente dell’aerodromo interessato.

3 Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

Art. 122e Grundsätze

1 Zur Abwehr widerrechtlicher Handlungen, welche die Sicherheit an Bord schweizerischer Luftfahrzeuge im internationalen gewerbsmässigen Luftverkehr gefährden können, werden Sicherheitsbeauftragte eingesetzt.

2 Die Sicherheitsbeauftragten können auch zu Arbeiten am Boden auf ausländischen Flugplätzen eingesetzt werden.

3 und 4 …161

161 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5625).

 

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