748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 118 Trasferimento delle concessioni di rotta non utilizzate a imprese concorrenti

1 Se un’impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può presentare all’UFAC una domanda per il trasferimento della concessione.

2 Se viene presentata una siffatta domanda, l’UFAC impartisce all’impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l’esercizio della linea. L’UFAC può prorogare questo termine in casi motivati.

3 Se l’impresa concessionaria non riprende l’esercizio entro il termine fissato e l’altra impresa soddisfa per la requisiti di concessione, l’UFAC procede al trasferimento della concessione di rotta.

4 Sono applicabili gli articoli 114 e 115.

153 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Art. 118a Heimfall unbenutzter Streckenkonzessionen

Bedient ein konzessioniertes Unternehmen eine Luftverkehrslinie während 12 Monaten nicht, so fällt die Streckenkonzession dahin.

151 Eingefügt durch Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

 

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