748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 115 Decisione

1 L’UFAC può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell’infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale.

2 Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, l’UFAC decide tenendo conto dei criteri seguenti:

a.
la capacità dell’impresa di assicurare l’esercizio della linea durante almeno due periodi d’orario;
b.
le prestazioni che l’impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del prodotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.);
c.
gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti;
d.
il servizio degli aerodromi svizzeri;
e.
l’utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico esistenti;
f.
la data d’inizio dell’esercizio;
g.
l’adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti);
h.
le prestazioni fornite finora dall’impresa concessionaria per sviluppare il mercato della linea in questione.

3 L’UFAC può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.

Art. 116 Dauer der Streckenkonzession

1 Die Konzession wird für höchstens acht Jahre erteilt.

2 Sie kann auf Gesuch hin erneuert werden.

3 Die Entscheidung über eine Erneuerung wird spätestens 6 Monate vor Ablauf der Konzession gefällt. Im Übrigen findet Artikel 115 Anwendung.149

149 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

 

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