748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

Art. 101 Restrizioni per gli aeromobili impiegati nell’esercizio commerciale

I seguenti aeromobili non possono essere impiegati nel trasporto commerciale di persone:

a.
aeromobili della categoria speciale, sottocategoria «Storici»; e
b.
aeromobili della categoria standard che non sono regolamentati a livello europeo e che non dispongono di alcun titolare del certificato di tipo.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 485).

Art. 102 Entzug der Betriebsbewilligung

Das BAZL kann die Betriebsbewilligung entziehen, wenn:

a.
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind;
b.
Vorschriften wiederholt oder in grober Weise verletzt werden; oder
c.
Auflagen nicht erfüllt werden.
 

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