747.312.4 Ordinanza del 14 dicembre 2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima

747.312.4 Verordnung vom 14. Dezember 2007 über die Seeschifffahrtsgebühren

Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm43, anche i costi delle pubblicazioni.

Art. 5 Auslagen

Als Auslagen gelten neben den Kosten nach Artikel 6 AllgGebV4 auch die Kosten für Veröffentlichungen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.