747.312.4 Ordinanza del 14 dicembre 2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima

747.312.4 Verordnung vom 14. Dezember 2007 über die Seeschifffahrtsgebühren

Art. 3 Assoggettamento

Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.

Art. 3 Gebührenpflicht

Eine Gebühr muss bezahlen, wer eine Verfügung oder eine Dienstleistung nach Artikel 1 veranlasst. Vorbehalten bleiben die Artikel 13 und 16.

 

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