1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 18, possono, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, rilasciare, a richiesta, patenti di pilota a barcaiuoli titolari di una patente di barcaiuolo del Reno, che esercitino di fatto l’attività di pilota. Tali barcaiuoli devono provare di avere prestato un servizio ininterrotto e irreprensibile come piloti sul tratto per il quale è chiesta la patente, durante due anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e fino alla presentazione della domanda.
2. Le autorità competenti possono esigere il compimento dei viaggi supplementari previsti nell’articolo 20 numeri 2 a 4.
1. Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung können die zuständigen Behörden im Sinne des § 18 solchen Inhabern von Rheinschifferpatenten, welche die Tätigkeit eines Lotsen ausüben, auf Antrag das Lotsenpatent erteilen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Lotsentätigkeit auf derjenigen Strecke, für die sie das Lotsenpatent beantragen, seit zwei Jahren vor Inkrafttreten dieser Verordnung bis zur Antragstellung ununterbrochen und einwandfrei ausgeübt haben.
2. Die zuständige Behörde kann verlangen, dass die in § 20 Ziffern 2–4 vorgesehenen zusätzlichen Fahrten ausgeführt werden.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.