747.219.1 Ordinanza del 21 aprile 1993 sulla protezione del tracciato delle idrovie

747.219.1 Verordnung vom 21. April 1993 über die Freihaltung von Wasserstrassen

Art. 5 Piano settoriale

1 L’esame dei progetti avviene in base al piano settoriale delle idrovie.

2 Fino al momento della sua adozione, sono applicabili le norme tecniche fissate dall’Ufficio federale.

Art. 5 Sachplan

1 Grundlage der Projektbeurteilung ist der Sachplan Wasserstrassen.

2 Bis zum Erlass des Sachplans gelten die vom Bundesamt festgelegten Normalien.

 

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