747.201.3 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)

747.201.3 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Anforderungen an Schiffsmotoren auf schweizerischen Gewässern (VASm)

Art. 14 Esenzione dal controllo periodico dei gas di scarico

I motori dotati del sistema diagnostico di bordo II o di un sistema diagnostico successivo sono esenti dal controllo periodico dei gas di scarico se l’utente è avvertito in modo chiaramente visibile di un funzionamento difettoso del motore e del sistema per il trattamento dei gas di scarico e la relativa informazione (rilevamento del funzionamento difettoso e dell’ora del suo riconoscimento) è memorizzata nel dispositivo di comando e può essere visualizzata in ogni momento. L’utente è tenuto, entro un mese dalla manifestazione del funzionamento difettoso, a fare riparare il motore in un’officina specializzata e autorizzata dal fabbricante.

Art. 14 Befreiung von der Abgasnachuntersuchung

Motoren mit «Onboard-Diagnose-II» oder einem Diagnosesystem, das dieses ablöst, sind von der Abgasnachuntersuchung befreit, wenn der Betreiberin oder dem Betreiber eine Fehlfunktion des Motors und des Abgasnachbehandlungssystems deutlich sichtbar angezeigt wird und die entsprechende Information (Fehlfunktion mit dem Zeitpunkt der Feststellung) im Steuergerät abrufbar gespeichert wird. Die Betreiberin oder der Betreiber ist verpflichtet, innerhalb eines Monats nach dem Auftreten der Fehlfunktion den Motor in einer vom Hersteller dafür autorisierten Fachwerkstatt instand stellen zu lassen.

 

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