747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 92 Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni

I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.

225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Art. 92 Ausweis kennzeichnungspflichtiger Schiffe

Kennzeichnungspflichtige Schiffe (Art. 16) sowie Schiffe eidgenössisch konzessionierter Schifffahrtsunternehmen benötigen einen Schiffsausweis.

203 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001 (AS 2001 1089).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.