747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 47 Comportamento dei battelli a vela fra di loro

Allorquando due battelli a vela si avvicinano l’uno all’altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell’altro, nel modo seguente:

a.
quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell’altro;
b.
quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.

Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

Art. 47 Verhalten von Segelschiffen untereinander

Nähern sich zwei Segelschiffe einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstosses nicht auszuschliessen ist, weicht aus:

a.
wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, das Schiff mit Wind von Backbord;
b.
wenn sie den Wind von derselben Seite haben, das luvwärtige Schiff.

Die Luvseite ist diejenige Seite, die dem gesetzten Grosssegel gegenüber liegt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.