747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 46 Sorpasso di battelli a motore fra di loro

1 Sempre che non goda di precedenza ai sensi dell’articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.118

2 Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3 In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell’articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall’obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

Art. 46 Überholen von Motorschiffen untereinander

1 Jedes Motorschiff, das ein anderes überholt, weicht diesem aus, sofern es nach Artikel 44 nicht den Vorrang hat.

2 Ein Schiff gilt als überholendes Schiff, wenn es sich einem anderen von hinten so nähert, dass bei Nacht nur dessen Hecklicht erkennbar wäre. Im Zweifel ist anzunehmen, dass eine solche Situation besteht.

3 Durch eine spätere Änderung der gegenseitigen Lage wird das überholende Schiff weder zu einem kreuzenden Schiff im Sinne von Artikel 45 noch wird es von der Verpflichtung entbunden, dem überholten Schiff auszuweichen.

 

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