747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 151 Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta

L’effettivo dell’equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso dall’autorità competente.

Art. 151 Schwimmende Geräte, Schlepp- und Schubboote

Der Bestand der Besatzung auf schwimmenden Geräten in Fahrt sowie auf Schleppern und Schubbooten wird durch die Zuständige Behörde im Einzelfall festgesetzt.

 

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