747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

747.201 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt (BSG)

Art. 58 In generale

1 I Cantoni provvedono all’esecuzione della presente legge, delle convenzioni internazionali e delle prescrizioni esecutive, nella misura in cui essa non è affidata alla Confederazione.

2 L’ispezione e la stazzatura dei battelli nonché il rilascio e la revoca della licenza di navigazione spettano al Cantone, in cui il battello ha il suo stazionamento. Il Consiglio federale definisce i criteri per la determinazione del luogo di stazionamento.

3 Le licenze di condurre e le licenze di membro dell’equipaggio sono rilasciate e revocate dal Cantone, nel quale il candidato o il titolare della licenza ha il domicilio oppure, in mancanza del domicilio, la dimora. Se questo Cantone non rilascia licenze, è competente il Cantone di stazionamento del natante.120

4 Sono riservati gli accordi fra Cantoni sull’organizzazione in comune delle autorità.

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 58 Im Allgemeinen

1 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, die internationalen Vereinbarungen und die Ausführungsvorschriften, soweit dies nicht dem Bund übertragen ist.

2 Prüfung und Eichung der Schiffe sowie Erteilung und Entzug der Schiffsausweise obliegen dem Kanton, in dem das Schiff seinen Standort hat. Der Bundesrat umschreibt, wie der Standort zu bestimmen ist.

3 Die Ausweise für Schiffsführer und Besatzungsmitglieder werden von dem Kanton erteilt und entzogen, in dem der Bewerber oder der Inhaber des Ausweises seinen Wohnsitz oder, wenn dieser fehlt, seinen Aufenthalt hat. Stellt dieser Kanton keine Ausweise aus, so ist der Standortkanton des Schiffes zuständig.

4 Vereinbarungen zwischen Kantonen über die gemeinsame Organisation der Behörden bleiben vorbehalten.

 

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