747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

747.201 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt (BSG)

Art. 30 Competenza delle autorità cantonali

1 I Cantoni rivieraschi sono competenti per l’ispezione e la stazzatura dei battelli utilizzati nella navigazione internazionale sul Reno nonché per il rilascio e la revoca delle licenze di tali battelli e delle licenze dei loro conduttori e dei membri dei loro equipaggi, indipendentemente dal luogo di stazionamento del battello o dal domicilio o dal luogo di dimora del candidato oppure del titolare della licenza.73

2 Il Consiglio federale può, d’intesa con i Governi dei Cantoni rivieraschi interessati, affidare a uno di loro l’esecuzione delle prescrizioni di polizia della navigazione e d’economia del traffico per la navigazione sul Reno.

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 30 Zuständigkeit kantonaler Behörden

1 Für die Prüfung und Eichung der in der internationalen Rheinschifffahrt verwendeten Schiffe und die Erteilung und den Entzug der Ausweise solcher Schiffe, deren Führer und Besatzungsmitglieder, ist, ohne Rücksicht auf den Standort des Schiffes oder den Wohnsitz oder Aufenthalt des Bewerbers oder Inhabers des Ausweises, ein Rheinuferkanton zuständig.

2 Der Bundesrat kann im Einvernehmen mit den Regierungen der beteiligten Rheinuferkantone einem von ihnen den Vollzug der schifffahrtspolizeilichen und verkehrswirtschaftlichen Vorschriften für die Rheinschifffahrt übertragen.

 

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