747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

747.201 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt (BSG)

Art. 23 Obbligo di salvataggio

1 Se in caso di infortunio sono messe in pericolo persone a bordo, il conduttore e l’equipaggio devono prendere ogni misura per salvarle.

2 Se persone si trovano in pericolo su una via d’acqua, ogni conduttore è tenuto a soccorrerle se ciò si possa da lui ragionevolmente pretendere senza compromettere la sicurezza del proprio battello.

Art. 23 Rettungspflicht

1 Werden bei Unfällen Menschen an Bord des Schiffes gefährdet, so müssen Schiffsführer und Mannschaft alles aufbieten, um sie zu retten.

2 Sind auf einem Gewässer Menschen in Gefahr, so hat jeder Schiffsführer zu helfen, soweit es zumutbar ist und das eigene Schiff nicht gefährdet wird.

 

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