747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

747.201 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt (BSG)

Art. 2 Esercizio della navigazione

1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge.

2 L’uso particolare e l’uso comune accresciuto sono subordinati all’autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano.

3 I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque.

8 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 2 Ausübung der Schifffahrt

1 Die Schifffahrt auf öffentlichen Gewässern ist im Rahmen dieses Gesetzes frei.

2 Sondernutzung und gesteigerter Gemeingebrauch bedürfen der Bewilligung des Kantons, in dessen Gebiet das benützte Gewässer liegt.

3 Schiffe im Dienste des Bundes dürfen auf allen Gewässern verkehren.

 

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