746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 47 In generale

1 L’impianto di trasporto in condotta deve essere mantenuto in condizioni tali da garantire un esercizio ininterrotto e sicuro.

2 L’esercente provvede al rispetto delle distanze di sicurezza dagli edifici di terzi anche se, nell’area in cui si trova l’impianto di trasporto in condotta, una zona diventa edificabile successivamente.

3 Egli è tenuto a informarsi regolarmente presso le autorità locali in merito all’attuale piano direttore e ai piani di utilizzazione del territorio, alla prevista modifica di tali piani e ai progetti di costruzione che potrebbero compromettere l’esistenza o l’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.

4 Egli è inoltre tenuto a informare le autorità locali e l’autorità di vigilanza su possibili conflitti tra i nuovi piani direttori o i cambiamenti di destinazione previsti e l’impianto di trasporto in condotta.

Art. 47 Allgemeines

1 Die Rohrleitungsanlage ist in betriebsbereitem und betriebssicherem Zustand zu halten.

2 Der Betreiber sorgt dafür, dass die Sicherheitsabstände gegenüber Bauten Dritter eingehalten werden, auch wenn nachträglich eine Bauzone im Bereich der Rohrleitungsanlage ausgeschieden wird.

3 Er muss sich regelmässig bei den lokalen Behörden über die aktuelle Richt- und Nutzungsplanung, die vorgesehene Änderung dieser Pläne sowie über Bauprojekte, die Bestand oder Betrieb der Rohrleitungsanlage beeinträchtigen könnten, informieren.

4 Er orientiert zudem die lokalen Behörden und die Aufsichtsbehörde über mögliche Konflikte der neuen Richtpläne oder geplanten Umzonungen mit der Rohrleitungsanlage.

 

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