746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 46 Tecniche di costruzione e di collaudo

1 Le tecniche di costruzione e di collaudo per impianti di trasporto in condotta devono essere definite d’intesa con l’IFO.

2 Possono essere utilizzati esclusivamente saldatori autorizzati dall’IFO.

3 I manufatti delle condotte devono essere censiti in un registro delle tubazioni. Il contenuto del registro è concordato con l’IFO.

Art. 46 Bau- und Prüfverfahren

1 Die Bau- und Prüfverfahren für Rohrleitungsanlagen sind im Einvernehmen mit dem ERI abzusprechen.

2 Schweisser dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie vom ERI zugelassen sind.

3 Über Leitungsbauten ist ein Rohrbuch zu führen. Der Inhalt des Rohrbuches ist mit dem ERI abzusprechen.

 

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