746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 37 Impianto di teletrasmissione

1 I valori misurati e gli allarmi degli impianti accessori non presidiati, dotati di dispositivi di sorveglianza, devono essere trasmessi per mezzo di un impianto di teletrasmissione al posto di comando.

2 Gli impianti di teletrasmissione rilevanti per la sicurezza devono essere eseguiti in modo ridondante.

Art. 37 Fernmeldeanlage

1 Messwerte und Alarme von unbemannten Nebenanlagen mit Überwachungseinrichtungen sind über eine Fernmeldeanlage an die Leitwarte zu übertragen.

2 Sicherheitsrelevante Fernmeldeanlagen sind redundant auszuführen.

 

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