Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Art. 37 Fernmeldeanlage

1 Messwerte und Alarme von unbemannten Nebenanlagen mit Überwachungseinrichtungen sind über eine Fernmeldeanlage an die Leitwarte zu übertragen.

2 Sicherheitsrelevante Fernmeldeanlagen sind redundant auszuführen.

Art. 37 Impianto di teletrasmissione

1 I valori misurati e gli allarmi degli impianti accessori non presidiati, dotati di dispositivi di sorveglianza, devono essere trasmessi per mezzo di un impianto di teletrasmissione al posto di comando.

2 Gli impianti di teletrasmissione rilevanti per la sicurezza devono essere eseguiti in modo ridondante.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.