(art. 2 cpv. 1 lett. a LTV)
1 La corsa di andata e ritorno è considerata alla stregua di due corse.
2 Nel trasporto internazionale di viaggiatori sono considerate regolari le corse che si effettuano almeno quattro volte nell’arco di un mese.
(Art. 2 Abs. 1 Bst. a PBG)
1 Hin- und Rückfahrt gelten als zwei Fahrten.
2 Im grenzüberschreitenden Verkehr gelten Fahrten als regelmässig, wenn sie innerhalb eines Monats mindestens viermal durchgeführt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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