(Art. 2 Abs. 1 Bst. a PBG)
1 Hin- und Rückfahrt gelten als zwei Fahrten.
2 Im grenzüberschreitenden Verkehr gelten Fahrten als regelmässig, wenn sie innerhalb eines Monats mindestens viermal durchgeführt werden.
(art. 2 cpv. 1 lett. a LTV)
1 La corsa di andata e ritorno è considerata alla stregua di due corse.
2 Nel trasporto internazionale di viaggiatori sono considerate regolari le corse che si effettuano almeno quattro volte nell’arco di un mese.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.