742.211.1 Regolamento dell'11 gennaio 1918 concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione

742.211.1 Verordnung vom 11. Januar 1918 über das Pfandbuch betreffend Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmen

Art. 11

I documenti giustificativi, e fra questi specialmente un esemplare dei titoli di pegno, le dichiarazioni date dalle imprese di strade ferrate o di navigazione e dai creditori pignoratizi su proposte d’iscrizione, e i fogli nei quali appaiono pubblicazioni con termini perentori, saranno ordinati secondo i debitori e i numeri di pegno e conservati presso il registro dei pegni.

Art. 11

Die urkundlichen Belege, namentlich ein Exemplar der Pfandtitel, die von den Eisenbahn- oder Schifffahrtsunternehmen und den Pfandgläubigern über Eintragsentwürfe abgegebenen Erklärungen und die Blätter, in welchen Publikationen mit peremptorischen Fristen erscheinen, sind, nach Schuldnern und Pfandrechtsnummern geordnet, beim Pfandbuch aufzubewahren.

 

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