Die urkundlichen Belege, namentlich ein Exemplar der Pfandtitel, die von den Eisenbahn- oder Schifffahrtsunternehmen und den Pfandgläubigern über Eintragsentwürfe abgegebenen Erklärungen und die Blätter, in welchen Publikationen mit peremptorischen Fristen erscheinen, sind, nach Schuldnern und Pfandrechtsnummern geordnet, beim Pfandbuch aufzubewahren.
I documenti giustificativi, e fra questi specialmente un esemplare dei titoli di pegno, le dichiarazioni date dalle imprese di strade ferrate o di navigazione e dai creditori pignoratizi su proposte d’iscrizione, e i fogli nei quali appaiono pubblicazioni con termini perentori, saranno ordinati secondo i debitori e i numeri di pegno e conservati presso il registro dei pegni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.