742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

742.211 Bundesgesetz vom 25. September 1917 über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen

Art. 47

Avvenendo che il portatore di titoli di un prestito non si presenti a ricevere il saldo, l’importo viene depositato ad interesse per conto del creditore. Trascorsi dieci anni senza che la somma sia stata ritirata, essa è versata nella cassa di soccorso dei malati dell’impresa.

Art. 47

Bleiben einzelne Titel eines Anleihens uneingelöst, so wird der Betrag für Rechnung des Titelinhabers zinstragend deponiert. Nach Ablauf von zehn Jahren fällt der Betrag, wenn er bis zu dieser Zeit nicht erhoben wurde, der Krankenunterstützungskasse der betreffenden Unternehmung zu.

 

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